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PARIGI 16.11.1972
Materia:
CONVENZIONE RIGUARDANTE LA PROTEZIONE SUL PIANO MONDIALE DEL PATRIMONIO CULTURALE E NATURALE
Data Firma Accordo: 16/11/1972
Vigenza Internazionale: >17.12.1975
Accordo Tipo: MULTILATERALE
Provvedimento Legislativo: L. N. 184 DEL 06.04.1977 - GU N. 129 DEL 13.05.1977
Data della Ratifica, Notifica,Adesione: ADERITO IL 23.06.1978.
COMUNICATO IN GU N. 261 DEL 18.09.1978
Depositari accordo: UNESCO

La Conferenza generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’educazione, la scienza e la cultura, riunita a Parigi dal 17 ottobre al 21 novembre 1972 in diciassettesima sessione,
Costatato che il patrimonio culturale e il patrimonio naturale sono vieppiù minacciati di distruzione non soltanto dalle cause tradizionali di degradazione, ma anche dall’evoluzione della vita sociale ed economica che l’aggrava con fenomeni d’alterazione o distruzione ancora più temibili,
Considerato che la degradazione o la sparizione di un bene del patrimonio culturale e naturale è un appoverimento nefasto del patrimonio di tutti i popoli del mondo,
Considerato che la protezione di questo patrimonio su scala nazionale rimane spesso incompleta per l’ampiezza dei mezzi necessari a tal fine e su l’insufficienza delle risorse economiche, scientifiche e tecniche del paese sul cui territorio il bene da tutelare si trova,
Ricordando che l’Atto costitutivo dell’Organizzazione prevede che questa aiuterà il mantenimento, il progresso e la diffusione del sapere vegliando alla conservazione e protezione del patrimonio universale e raccomandando ai popoli interessati convenzioni internazionali a tal fine,
Considerato che le convenzioni, raccomandazioni e risoluzioni internazionali esistenti in favore dei beni culturali e naturali dimostrano l’importanza, per tutti i popoli del mondo, della tutela di questi beni unici e insostituibili indipendentemente dal popolo cui appartengono,
Considerato che certi beni del patrimonio culturale naturale offrono un interesse eccezionale che esige la loro preservazione come elementi del patrimonio mondiale dell’umanità,
Considerato che dinanzi all’ampiezza e alla gravità dei nuovi pericoli spetta alla collettività internazionale di partecipare alla protezione del patrimonio culturale e naturale di valore universale eccezionale mediante un’assistenza collettiva che, senza sostituirsi all’azione dello Stato interessato, la completerà efficacemente,
Considerato che è indispensabile adottare a tal fine nuove disposizioni convenzionali per attuare un efficace sistema di protezione collettiva del patrimonio culturale di valore universale eccezionale, organizzato permanentemente e secondo metodi scientifici e moderni,
Dopo aver deciso nella sedicesima sessione che questo problema sarebbe stato oggetto di una Convenzione internazionale,
Adotta in questo sedicesimo giorno di novembre 1972 la presente Convenzione.
I. Definizioni del patrimonio culturale e naturale
Art. 1
Art. 2
Art. 3
II. Protezione nazionale e protezione internazionale del patrimonio culturale e naturale
Art. 4
Art. 5
Art. 6
Art. 7
III. Comitato intergovernativo per la protezione del patrimonio mondiale, culturale e naturale
Art. 8
Art. 9
Art. 10
Art. 11
Art. 12
Art. 13
Art. 14
IV. Fondo per la protezione del patrimonio mondiale, culturale e naturale
Art. 15
Art. 16
Art. 17
Art. 18
V. Condizioni e modalità dell’assistenza internazionale
Art. 19
Art. 20
Art. 21
Art. 22
Art. 23
Art. 24
Art. 25
Art. 26
VI. Programmi educativi
Art. 27
Art. 28
VII. Rapporti
Art. 29
VIII. Clausole finali
Art. 30
Art. 31
Art. 32
Art. 33
Art. 34
Art. 35
Art. 36
Art. 37
Art. 38

Status Giuridico
Linee guida
Assetto finanziario
Linee guida
Strutture del Museo
Linee guida
Personale
Linee guida
Sicurezza del Museo
Linee guida
Gestione e cura delle Collezioni:
Norme per la conservazione e il restauro, comprendenti l'esposizione e la movimentazione
Incremento e inalienabilità delle collezioni
Registrazione e documentazione finalizzata alla conoscenza del patrimonio
Regolamentazione dell'esposizione permanente e Temporanea
Politiche di ricerca e studio
Rapporti del Museo con il pubblico e relativi servizi
Linee guida
Rapporti con il territorio
Linee guida

La valorizzazione (articoli 6, 111 - 115 del Codice dei beni culturali e del paesaggio) consiste nell'esercizio delle funzioni e nella disciplina delle attività dirette a:
promuovere la conoscenza del Patrimonio culturale;
assicurare le migliori condizioni di utilizzazione e fruizione pubblica del Patrimonio stesso.
Essa comprende anche la promozione ed il sostegno degli interventi di conservazione del Patrimonio culturale.
La valorizzazione dei beni culturali può essere attuata in forme compatibili con la tutela, onde evitare rischi all'integrità e alla sicurezza dei beni, garantendone la loro originaria destinazione d'uso.
La Repubblica favorisce e sostiene la partecipazione dei soggetti privati, singoli o associati, alla valorizzazione del patrimonio culturale.
I Principi della valorizzazione dei beni culturali si applicano ai:
beni culturali di appartenenza pubblica
beni culturali di proprietà privata
I Livelli uniformi di qualità della valorizzazione sono adottati con decreto del Ministro previa intesa in sede di Conferenza unificata (istituita con decreto legislativo numero 281/1997, è la sede congiunta della Conferenza Stato-Regioni e Conferenza Stato-Città ed Autonomie locali).
diretta, per mezzo di strutture organizzative interne alle amministrazioni
indiretta
per concessione a terzi
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